In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora la richiesta di sospensione formulata nel corso dell’udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l’imputato può impugnare tale decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richesta nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell’udienza preliminare.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 4 – 13 novembre 2015, n. 45338)
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