Il giudice di appello, pur dopo avere escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi di proposti dall’imputato, può, senza incorrere nella violazione della reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché esso sia accompagnato da adeguata motivazione.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 18 aprile – 2 agosto 2013, n. 33752)

Testo integrale sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.