La mancanza di una concreta ed attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell’affidamento in prova. Può essere concesso il beneficio anche al condannato che non riesce a reperire il lavoro ma si impegni in attività utili.
(Cass. Sez. I Penale, sentenza 27/05 – 24/06/2013, n. 27690)
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