Non può rispondere del reato di cui all’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) il proprietario di un immobile sottoposto a sequestro preventivo, quando la sua richiesta di riacquistarne la disponibilità onde poter provvedere ai necessari lavori sia rimasta senza esito.

 
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV, 23 aprile 2009, n. 17322
(ud. 15 aprile 2009)
Pres. Silvestri . Est. Di Tommassi – Ric. Ramirez
 
[OMISSIS]
E’ peraltro pacifico che al momento d’inizio della condotta cui va riferita la sentenza di condanna l’immobile era sottoposto a sequestro preventivo e l’imputata, pur avendolo domandato, non ha ottenuto che le fosse concessa la disponibilità dell’immobile per provvedere ai lavori di consolidamento resisis urgenti. E tanto riconosce il tribunal, il quale sostiene che, ciò nonostante, la Ramirez avrebbe dovuto comunque attivarsi, pure violando i sigilli, perché sarebbe stata scriminata dalla necessità.
L’affermazione, che sta alla base dell’affermazione di responsabilità della ricorrente, è però giuridicamente inaccettabile.
E’ principio consolidato, che ai fini dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità, occorre che alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave s’accompagni l’assenza di altra concreta possibilità di salvezza, priva di disvalore penale; sicché l’esimente non è applicabile se il soggetto ha la teorica possibilità di rientrare legittimamente in possesso del bene mediante richiesta di dissequestro all’autorità giudiziaria, alla quale spetta di valutare le ragioni e l’urgenza a tal fine prospettate.
Né è esigibile che il proprietario del bene soggetto a sequestro si sottoponga a incriminazione per il delitto di violazione dei sigilli, dopo essersi visto rigettare la richiesta di eseguire lavori urgenti sull’immobile, per effettuare quei lavori che l’autorità giudiziaria gli ha inibito di fare.
Soprattutto, però, essa è impertinente.
L’obbligo di rimuovere la situazione pericolosa che dà luogo a responsabilità ex art. 677 c.p. incombe sui proprietari “ovvero” su chi per loro è obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell’edificio o della costruzione; e discende perciò dalla situazione di legale disponibilità del bene. Nel caso di spossessamento per atto dell’autorità giudiziaria il proprietario è senz’altro tenuto a chiedere di potere riottenere la disponibilità del manufatto al fine di attivarsi personalmente, ma nell’ipotesi di rifiuto è esonearto dall’obbligo perché non ha, interinelmente, signoria sulla cosa.
Ne consegue che non può annoverarsi tra i soggetti attivi del reato in esame il proprietario del bene che pur avendi rappresentato all’Autorità competente la necessità di effettuare i lavori necessari a rimuovere una situazione di pericollo, si sia visto negare la facoltà di provvedere.
[OMISSIS]

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