Il perdono giudiziale, pur comportando un accertamento di responsabilità, non può valere come sentenza di condanna e, pertanto, non può essere computato ai fini dell’applicazione della recidiva.
(Cass. Sezione VI Penale, 28 settembre 2012 – 22 ottobre 2012, n. 41231)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente –
Dott. CORTESE Arturo – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza in data 17-8-11 del Tribunale di Messina.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. IZZO Gioacchino, con le quali si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1 OMISSIS impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, le è stata applicata la pena (condizionalmente sospesa) di mesi otto di reclusione, secondo la concorde richiesta delle parti.
Deduce la violazione dell’art. 444 c.p.p., comma 2 per la applicazione di una pena illegale, in quanto con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva si sarebbe ritenuta sussistente detta aggravante nonostante nel certificato del casellario giudiziale fosse annotata a suo carico unicamente una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale.
2 Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Messina, nel ratificare il patteggiamento, ha ritenuto congrua la pena determinata con riferimento ad una recidiva erroneamente contestata, in quanto l’unico precedente della ricorrente era costituito da un perdono giudiziale che non può valere come sentenza di condanna, pur comportando un accertamento di responsabilità dell’imputata (Sez. 2, Ordinanza 2633 del 07/12/1976, Rv.
136058, Capuano).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
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