Deve ritenersi del tutto inattuale quella giurisprudenza che nega ogni rilievo all’astensione dei difendori manifestata nei giudizi d’appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato – ma lo stesso vale per tutti i procedimenti a partecipazione eventuale aventi le medesime caratteristiche, come ad esempio i giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione (artt. 409 e 410 c.p.p.) – giustificando la prosecuzione del procedimento in assenza del difensore sul duplice presupposto che si tratta di partecipazione non necessaria e che non è contemplata una causa di legittimo impedimento.
In questo modo, il diritto di astensione subisce un pesante condizionamento trovandosi il difensore a scegliere di rinunciare al proprio dirittto costituzionale di libertà per non lasciare privo di difesa tecnica il proprio assistito.
Il corretto esercizio del diritto di libertà di astensione ha come effetto il differimento delle attività giudiziarie fissate in coincidenza con il periodo della “protesta”, ad eccezione delle attività espressamente escluse dalla legge e dal codice di autoregolamentazione ovvero di quelle indicate dalla Commissione di garanzia in funzione di salvaguardia delle esigenze di contemperamento dei diritti in gioco.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 24 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 1826)

Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)

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