In tema di giudizio abbreviato, non essendo compreso l’art. 525 c.p.p. tra quelli richiamati dall’art. 442 c.p.p., deve ritenersi che l’intervenuto mutamento di composizione del collegio giudicante nel corso delle varie udienze in cui si sia dipanato il giudizio camerale d’appello non comporti nullità della decisione per violazione del principio dell’immediatezza, essendo necessario e sufficiente che via sia identità di composizione tra il collegio che assume la decisione e quello davanti al quale abbia avuto luogo la discussione, quando sua stata assicurata la partecipazione ad essa di tutti i difensori.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 17 luglio – 24 luglio, 2013, n. 32367)

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