E’ valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate nell’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per “facta concludentia”.

(Cass. 6^ Sez. Pen. – 20-27/04/2012, n. 16114)

In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’art. 96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam partem”.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto valida la nomina effettuata per telegramma, depositata presso la Procura della Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p..


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[OMISSIS]
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. Antonio Savoia, quale difensore di B. P., avverso l’ordinanza del GIP di Lecce in data 9-2-12 di rigetto di istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata dallo stesso GIP in data 17-1-12 nei confronti del predetto B., ritenendo non valida la nomina del suindicato legale, in quanto effettuata mediante telegramma diretto a tale avvocato e depositata presso la segreteria della Procura.

2.-. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Savoia, quale difensore del B., chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 96 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost..

Ad avviso del ricorrente, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, il rapporto fiduciario può risultare non soltanto da nomina espressa, ma anche da fatti concludenti, come ad esempio la presentazione dei motivi di appello o l’esercizio effettivo di funzioni difensive. Recentissima. Conseguentemente il deposito da parte del difensore della nomina effettuata a mezzo telegramma sarebbe un atto che renderebbe agevole la verifica della esistenza del rapporto fiduciario e della effettiva provenienza della dichiarazione, essendo stato il difensore stesso ad inoltrare o consegnare tale nomina, assumendosi la responsabilità della originalità del documento e della sua origine.
3.-. Il ricorso è fondato.
Con una recente sentenza questa Corte, in consapevole contrasto con precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (per tutte: V. da ultimo: sez. 6, sent. n. 15311 del 14-3-07, rv. 236683, Floris), ha riaffermato che è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per “facta concludentia” (Sez. 2, Sentenza n. 15740 del 22/02/2011, Rv. 249938 Donato).
In particolare in questa sentenza si è chiarito che in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’art. 96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam partem”.
A tal fine -ha ricordato questa Corte- correttamente è stata ritenuta significativa la circostanza che l’imputato, nel corso di una perquisizione, abbia richiesto la presenza del difensore nominativamente indicato e che, quest’ultimo, abbia esercitato pienamente il suo mandato defensionale alla presenza dell’allora indagato (Cass., Sez. 3, del 27/03/2003 n. 22940, C.E.D. cass., n. 225528). D’altra parte l’esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell’imputato, che nulla abbia eccepito al riguardo, è stato equiparato alla dichiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell’art. 96 c.p.p. (Cas., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 17056, C.E.D. cass., n. 234188; v. anche Cass., Sez. 4, del 12 gennaio 2006, n. 11378 , CED cass., n.. 233681).
In questo senso, si è precisato altresì che doveva ritenersi non condivisibile il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità di cui all’art. 96 c.p.p., commi 2 e 3, (Cass., sez. 1, 2 marzo 2007, n. 11268, C.E.D. cass., n. 236162).
Questi principi sono stati recentemente ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen., comma 3, ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione, la quale invece, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. (Sentenza n. 12164 del 15 dicembre 2011 – depositata il 30 marzo 2012).
Anche in questa sentenza, sia pure in riferimento a tematiche diverse, si è dato rilievo ai fini della dimostrazione della reale esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore a atti concludenti, consistenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive da parte del legale.
Nel caso di specie il deposito diretto presso la Procura della Repubblica della nomina per telegramma da parte del legale, che ha poi proposto l’atto di impugnazione e che si è assunto tutte le responsabilità dell’atto, testimonia chiaramente l’esistenza del rapporto fiduciario e rende superabile il mancato puntuale rispetto delle previsioni di cui all’art. 96 c.p.p..
4.-. Per le considerazioni sopra svolte l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

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