IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere –
Dott. BONITO F. M. S. – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
1) OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 166/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO, del 19/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnato.
La Corte:
1. Con ordinanza del 29 gennaio 2012 il Magistrato di sorveglianza di Torino sostituiva in danno di OMISSIS la misura di sicurezza della libertà vigilata, alla quale era stato sottoposto con provvedimento del 12.5.2011, con quella della casa di lavoro per il periodo di un anno.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il predetto interessato, assistito dal difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento con un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 4. Denuncia in particolare la difesa istante che il ricorrente aveva fatto presente al Magistrato di sorveglianza che per lo stesso giorno fissato per la decisione in ordine alla conversione della misura di sicurezza, il ricorrente era stato altresì citato a comparire davanti al GUP del Tribunale di Torino per il giudizio abbreviato in ordine a contestazioni per le quali era in quel momento detenuto e che, ciononostante, pur in costanza di una esplicita richiesta del OMISSIS di presenziare all’udienza in camera di consiglio davanti all’autorità di sorveglianza, in violazione di tale suo diritto era stata assunta la decisione impugnata.
Di qui la violazione di legge denunciata e la causa di nullità dedotta.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè condivise le istanze difensive.
4. Il ricorso è fondato.
Nell’ambito del procedimento di sorveglianza, se, come nel caso in esame, l’interessato si sia attivato nel richiedere l’audizione, essa diventa elemento indispensabile per la validità del procedimento, con la conseguente configurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità e rilevabilità, nel caso in cui non si dia seguito all’istanza (Cass., Sez. 1^, 18/06/2008, n. 28557; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, rv. 229653; Cass., Sez. 4^ 10 dicembre 2002, Asole, rv. 22393; Cass., Sez. 1^, 19 marzo 1996, Grandieri).
Sull’interessato grava però l’onere di formulare la richiesta, qualora intenda essere sottoposto ad audizione presenziando all’udienza. Nel caso di specie il ricorrente ha documentalmente dimostrato sia la sua richiesta di presenziare all’udienza fissata dal Magistrato di sorveglianza al fine di decidere l’inasprimento in suo danno della misura di sicurezza in corso, sia l’impedimento a comparire per detta udienza perchè citato in giudizio davanti al GUP per la celebrazione del giudizio abbreviato fissato a suo carico, di guisa che la contemporanea celebrazione di udienze alle quali il convocato aveva diritto di presenziare personalmente, integrando giustificato impedimento a comparire, avrebbe dovuto essere considerata dal Magistrato di sorveglianza, il quale era tenuto ad adottare gli opportuni provvedimene per consentire la piena soddisfazione del diritto difensivo al contraddittorio. Non ignora certo il Collegio che nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria, di guisa che l’impedimento a comparire, quantunque documentato, non assume alcun rilievo al fine della celebrazione della udienza, ma siffatto principio trova il suo limite applicativo allorchè, come nel caso in esame, l’interessato abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Cass., Sez. 1^, 17/04/2001, n. 25891, Ferrara), giacchè in siffatta ipotesi si concretizza una palese violazione del diritto al contraddittorio del tutto analoga alla mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta da parte del giudice di sorveglianza ai sensi art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 127 c.p.p., comma 4.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Torino.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Torino.