Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato l’indulto. La Suprema Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva fatto decorrere il predetto termine dalla data in cui, per errore, l’imputato aveva effettuato il pagamento della multa ormai estinta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
(Cass. Sezione I Penale ,  30 ottobre – 29 novembre 2013 , n.47465)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/10/2013
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARTURO CORTESE         – Presidente-
Dott. UMBERTO ZAMPETTI     – Rel. Consigliere-
Dott. ANGELA TARDIO        – Consigliere_
Dott. RAFFAELE CAPOZZI         – Consigliere-
Dott. MAURIZIO BARBARISI      – Consigliere-
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS

avverso l’ordinanza n. 14/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI; lette le conclusioni del PG Dott.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 24.01.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da OMISSIS rilevando come non fossero ancora decorsi i tre anni previsti dall’art. 179 Cod. pen. dall’estinzione della pena pecuniaria irrogata con la sentenza oggetto della domanda (Corte appello Bari 16.05.2007); vi era quindi difetto delle condizioni di legge per l’ammissibilità della domanda.-
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto OMISSIS che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : – il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere il dies a quo dalla data di pagamento della multa, eseguito il 03.04.2012, quando ciò non era dovuto in relazione al condono ex L. 241/06 applicato dalla sentenza in questione; – l’estinzione della pena doveva ritenersi perciò decorrere dalla data della sentenza stessa, per cui il termine triennale di legge doveva ritenersi essere già decorso.-
Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.-
2. Ed invero risulta in atti (anche se l’ordinanza in esame non lo ha meglio specificato) che il termine di cui all’art. 179 Cod. pen. sia stato fatto decorrere dalla data di pagamento, da parte del OMISSIS, della pena pecuniaria della multa, pagamento effettuato dal predetto condannato il 03.04.2012, in relazione a sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’appello di Bari il 16.05.2007, irrevocabile il 04.12.2007. Deve però essere rilevato che tale sentenza, per la quale è stata chiesta la riabilitazione, ha direttamente applicato l’indulto ex L. 241/06 -misura clemenziale che non risulta essere stata revocata- che ha quindi estinto l’intera pena. Vale in proposito osservare come sia ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che nel caso in cui la sentenza di condanna applichi direttamente l’indulto, l’estinzione della pena deve farsi decorrere, ai fini della riabilitazione, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in tal senso si veda, tra le tante, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 33135 in data 13.07.2012, Rv. 253284, Guglielmi; ecc.), irrevocabilità che nella fattispecie si è determinata in data 04.12.2007.-
Ciò posto, poiché l’estinzione della pena in forza dell’indulto ha reso irrilevante a questi fini il successivo pagamento della multa (per l’ovvio principio che tra due cause di estinzione si deve applicare la prima), è di evidente conseguenza che alla data della domanda di riabilitazione proposta da OMISSIS era già decorso il termine previsto dall’art. 179 Cod. pen.-
3. Tanto ritenuto, il provvedimento impugnato che tale principio non ha osservato deve essere annullato con rinvio per violazione di legge.-
Il giudice di rinvio provvederà dunque a nuovo esame della domanda di OMISSIS , tenendo fermo, ex art. 627, comma 3, Cod. proc. pen., il principio di diritto qui affermato (e quindi considerando ammissibile l’istanza per decorso del tempo minimo previsto dalla legge), procedendo poi, in piena libertà, a valutare nel merito la concreta sussistenza delle altre condizioni richieste dalla specifica normativa.-

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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