La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, per la configurabilità della truffa militare, è necessaria la qualità di militare sia del soggetto attivo che di quello passivo del reato ed ha di conseguenza escluso la sussistenza del delitto in esame in un’ipotesi in cui il fatto era stato commesso in danno della Banca d’Italia.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 22 gennaio – 18 febbraio 2014, n. 7579)
Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)