Liberazione anticipata, parametri di valutazione
(Cass. Sezione I Penale, 8 gennaio – 5 febbraio 2013, n. 5739)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi P. – Consigliere –
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere –
Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 729/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 18/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. LETTIERI Nicola, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. – Con ordinanza, deliberata il 18 aprile 2012 e depositata il 20 aprile 2012, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, 15 dicembre 2011, di rigetto della richiesta di liberazione anticipata (per il semestre 25 marzo – 25 settembre 2011), presentata dal condannato reclamante OMISSIS, motivando: costui ha commesso il OMISSIS infrazione disciplinare (sanzionata colla esclusione dalle attività ricreative e sportive per cinque giorni), per aver detenuto e occultato nella cella strumenti di tatuaggio, medicinali e derrate in gran copia; nè giova al condannato la parziale assunzione di responsabilità da parte del compagno di cella (circa il possesso degli strumenti); invero OMISSIS ha fornito una versione incredibile, sostenendo di ignorare l’esistenza degli ingenti quantitativi di generi alimentari, accumulati nello spazio di pochi metri quadrati; invero l’atteggiamento del reclamante (e del compagno) disvela la intenzione di praticare favori e servizi dietro corrispettivo .. di generi alimentari; e, pertanto, la carenza della partecipazione all’opera di rieducazione.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato OMISSIS, mediante atto recante la data del 23 maggio 2012, col quale denuncia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 54 Ordinamento penitenziario.
Il difensore deduca il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio sulla base della considerazione dell’episodio disciplinare di circa un anno prima rispetto al semestre di riferimento; ha negativamente valutato il ritenuto comportamento omertoso”; la partecipazione all’opera di rieducazione non implica la delazione, nè è compromessa dalla disponibilità di generi alimentari in eccesso; il Collegio non ha tenuto conto che dopo 10 giugno 2010 e fino al 25 settembre 2011 la condotta intramuraria del ricorrente è stata irreprensibile, dimostrando la partecipazione all’opera di rieducazione.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data dell’11 luglio 2012, obietta: non è ammissibile la sollecitazione del ricorrente a rimettere in discussione la sua responsabilità per la infrazione disciplinare; è indifferente che la condotta relativa cada in un periodo antecedente al semestre sotto osservazione.
4. – Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento.
Proprio in termini, quei la Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale, in tema di liberazione anticipata (mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, in quanto indice dell’assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto), non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, la partecipazione vi via stata (Sez. 1, n. 7152 del 19/12/1997 dep. 17/02/1998, Chianchino, Rv. 209581, e Sez. 1, n. 102 del 07/12/2001 – dep. 04/01/2002, Di Stasi, Rv. 220484).
E però, nella specie, nessuna rilevanza negativa deve essere attribuita, ai fini della liberazione anticipata in relazione al semestre in questione dell’anno 2011, alla infrazione disciplinare commessa l’anno precedente dal condannato.
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Torino, il quale si uniformerà al principio di diritto richiamato che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.