In tema di prescrizione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’art. 10, comma terzo, legge 251 del 2005 (Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge – 8 dicembre 2005 – ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado [ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonchè Corte Cost. 393/2006] dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione), la fine della pendenza del giudizio in primo grado corrisponde alla lettura del dispositivo in udienza, essendo irrilevante, ai fini della “pendenza” del processo, la pendenza del termine di deposito della motivazione della sentenza stessa.
(Cass. Pen. Sez. V 18 giugno – 14 ottobre 2008, n. 38696, ric. Guidi)