Ai fini della valutazione della configurabilità della trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, per stretta pertinenza all’abitazione deve intendersi il luogo che sia da questa immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità spaziale e che risulti destinato esclusivamente alla vita privata di chi dimori nel fabbricato in cui si trovano appartamento o la casa.
Pertanto non possono essere esclusi dal concetto di abitazione un’area condominiale, un giardino o un cortile non potendosi intendere l’abitazione esclusivamente come un appartamento in senso stretto, ossia come una serie di locali chiusi, ma dovendo la stessa, al contrario, essere considerata come luogo dove ordinariamente si realizza la vita domestica e privata.

(Cass. Pen. Sez. 6, sentenza 3 luglio – 2 settembre 2014, n. 36641)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 3 luglio – 2 settembre 2014, n. 36641

sul ricorso proposto da:
OMISSIS , nato il OMISSIS
avverso la sentenza n. 4366/2012 CORTE APPELLO TORINO del 25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gaetano DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del  Dott. Alfredo POMPEO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile, l’Avv. ; Uditi i difensori
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2013 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 27 aprile 2012, che all’esito di giudizio abbreviato dichiarava OMISSIS colpevole dei reati di cui agli artt. 385 e 337 c.p., commessi in OMISSIS il 6 aprile 2012, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Erronea applicazione della legge penale riguardo alla configurabilità del reato di evasione, in quanto l’imputato è stato trovato nel cortile mentre stava velocemente rientrando nella sua abitazione attraverso la porta finestra, ed il cortile, collegato all’abitazione di OMISSIS con la suddetta porta finestra, è di piccole dimensioni, essendo delimitato da un cancello, all’interno di un modesto complesso condominiale con quattro alloggi di edilizia popolare. Nella nozione di abitazione, dunque, possono farsi rientrare anche le sue immediate adiacenze, senza alcuna frattura spaziale.
2.2. Illogicità della motivazione riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva in sanzione pecuniaria, stante il contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa alla su indicata sostituzione in forza dell’art.58 comma 2, della l.n.689/81 si riferisce solo alla semidentenzione e alla libertà controllata, non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcun particolare prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

4. Per quel che attiene alla prima doglianza, emerge dalla sentenza impugnata che la configurabilità del reato di evasione è stata ritenuta muovendo dal presupposto che l’imputato è stato trovato nel cortile retrostante dell’abitazione, “mentre stava velocemente rientrando in casa (dove era agli arresti domiciliari) attraverso la porta-finestra”.
La misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Asti con ordinanza del 26 settembre 2011, contemplava in effetti l’obbligo di non stazionare neppure nel giardino o distacco condominiale.
Al riguardo, tuttavia, occorre considerare, sulla base dei canoni ermeneutica delineati da questa Suprema Corte, che ai fini della valutazione della configurabilità della trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, per stretta pertinenza all’abitazione deve intendersi il luogo che sia da questa immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità spaziale e che, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinato esclusivamente alla vita privata di chi dimori nel fabbricato in cui si trovano l’appartamento o la casa. (da ultimo, v. sez.3, n.4369 del 12 dicembre 2013, dep 30 gennaio 2014, Rv258838)
Ne discende che, ai fini dell’apprezzamento di condotte potenzialmente elusive del rigime cautelare o espiatorio degli arresti-detenzione domiciliare, l’abitazione dalla quale la persona non può allontanarsi deve intendersi come il luogo in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata, con esclusione di appartenenze (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non siano strettamente attigue o “pertinenti” (cioè annesse) all’abitazione, dalla quale siano immediatamente raggiungibili senza alcuna soluzione di continuità (Sez.6, n.4143 del 17/01/2007 dep. 01/02/2007, Rv. 236570; v., inoltre, Sez.6, n.3212 del 18/12/2007 dep.21/01/2007 dep.21/01/2008 Rv.238413), cioè senza attraversare spazi non riconducibili all’esercizio della vita domestica e privata.
Occorre, infatti, che le esigenze legate ai controlli di PG., periodicamente o saltuariamente esperibili sulla presenza o reperibilità dell’imputato nel luogo di custodia domiciliare, assumano le valenze dell’immediatezza e della non aleatorietà, e che la loro effettività non sia frustrata da un allontanamento del soggetto dallo spazio definito dalla sua stretta abitazione o dalle sue immediate adiacenze, senza alcuna frattura spaziale.
Non possono essere di per sé esclusi dal concetto di abitazione, dunque, un’area condominiale, un giardino o un cortile non potendosi intendere l’abitazione esclusivamente come un appartamento in senso stretto, ossia come una serie di locali chiusi, ma dovendo la stessa, al contrario, essere considerata come luogo dove ordinariamente si realizza la vita domestica e privata (v., in motivazione, Sez.3, n.4369 del 12 dicembre 2013, dep. 30 gennaio 2014, cit).
Dalla lettura della sentenza impugnata, in definitiva, non sembra emergere un adeguato approfondimento delle linee interpretative al riguardo tracciate da questa Suprema corte, omettendosi di vagliare le caratteristiche concrete del luogo ove, al momento dell’intervento effettuato dagli organi di P.G., si trovava l’imputato, la cui condotta potrebbe integrare una mera inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare applicatagli.
5. Parimenti fondata deve ritenersi, inoltre, la seconda censura (v., supra, il par.2.2) avendo la Corte di merito enunciato con affermazioni solo generiche le ragioni del diniego della conversione della pena, senza considerare che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art.58, secondo comma, della L.24 novembre 1981, n.689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidentenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. Un., n.24476 del 22/04/2010 dep. 30/06.72010, Rv.247274). Nell’enunciare tale principio, questa suprema Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tener conto dei criteri indicati nell’art.133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
6. Si impone, conclusivamente, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per una rivalutazione degli specifici profili sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

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