La legittimazione della notifica all’imputato nel domicilio eletto presso il difensore non è applicabile laddove risulti dimostrato che il difensore di fiducia abbia, nel frattempo, rinunciato al mandato in quanto la notificazione del provvedimento o dell’atto all’imputato, che presso lo studio di quel legale aveva eletto domicilio, è formalmente regolare, ma viene meno la presunzione di conoscenza da parte dell’interessato, atteso che l’operatività di tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale
(Cass. Pen. Sez. 6, sentenza 15 – 21 luglio 2014, n. 32257)
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