REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo Libero – Presidente –
Dott. GENTILE Domenico – rel. Consigliere –
Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere –
Dott. GALLO Domenico – Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 597/2012 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del 19/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
1.1) – Il GIP presso il Tribunale di Torino convalidava in data 18.09.2012 il provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Genova contro:
OMISSIS;
OMISSIS;
perchè indagati:
– 1) – del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 280 c.p., comma 2 per avere in concorso tra loro e per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, quali componenti del c.d. “Nucleo Olga” di matrice anarchica, attentato all’incolumità, cagionandogli lesioni gravi, di OMISSIS, in ragione della sua qualità di amministratore delegato della Ansaldo Nucleare spa a causa del suo impegno professionale in favore dell’utilizzo dell’energia nucleare;
in particolare, i due indagati a bordo di uno scooter targato OMISSIS si avvicinavano all’OMISSIS ed uno dei due esplodeva un colpo di pistola cal. 7,62 che lo colpiva alla tibia e cagionava alla vittima lesioni personali guarite oltre il quarantesimo giorno;
in Genova li OMISSIS;
– 2) – del reato ex artt. 110, 582, 583 e 585 c.p., L. n. 15 del 1980, art. 1, art. 61 c.p., n. 2 di lesioni gravi in danno dell’ OMISSIS commesso per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
– 3) – del reato ex art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 per porto di arma da fuoco in luogo pubblico;
– 4) – del reato ex art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 per il furto del motoscooter usato per compiere il delitto al capo 1);
1.2) – Successivamente, in data 25.09.2012 il Gip presso il Tribunale di Genova confermava l’applicazione della misura ex art. 27 c.p.p.;
1.3) – Il Tribunale per il riesame di Genova, con ordinanza del 16.10.2012, rigettava il gravame proposto contro la misura predetta che confermava.
2.0) – Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
motivi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
– Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1) – Illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto per accertata l’identificazione degli indagati, senza considerare le deduzioni difensive e trascurando:
– che il movente espresso nella rivendicazione seguita all’attentato risulta estraneo all’ambito di interesse degli indagati che, negli articoli loro attribuiti, non hanno mai fatto riferimento all’uso del nucleare civile;
– che la descrizione degli attentatori eseguita dalla vittima OMISSIS e dagli altri testimoni non corrisponde alle caratteristiche fisiche e somatiche degli indagati, risultando diverse le caratteristiche dei capelli, la statura e la conformazione fisica;
– che uguali divergenze riguardavano l’abbigliamento e le caratteristiche fisiche e somatiche degli indagati rispetto alle immagini filmate del servizio di sorveglianza di Via OMISSIS;
– che il OMISSIS non aveva mai conseguito la patente di guida il che contrastava con l’abilità nella guida dello scooter dimostrata dagli attentatori;
– che gli orari indicati dalla vittima e dai testimoni riguardo all’attentato non erano compatibili con la presenza degli indagati nell’ambito di ripresa della telecamera di Via OMISSIS;
– che uguali rilievi erano stati avanzati anche riguardo ai passaggi “telepass” del furgone in uso a OMISSIS, nonchè al furto del ciclomotore;
– che anche i tronconi di frasi tratti dalle intercettazioni ambientali andavano interpretati alla luce della consapevolezza degli indagati di essere intercettati, sicchè tali a tali frasi non si poteva attribuire alcun significato confessorio;
– In sostanza il ricorrente deduce che la motivazione impugnata, lungi dall’individuare un grave quadro indiziario, fa riferimento a congetture ed illazioni, non essendo sufficiente la militanza anarchica degli indagati per attribuire loro la penale responsabilità in ordine ai reati contestati;
2.2) – Quale secondo motivo si censura l’ordinanza riguardo all’inquadramento giuridico del fatto ed in specie riguardo alla disapplicazione del combinato disposto degli artt. 280 e 270 sexies c.p. giacchè l’ordinanza impugnata aveva trascurato di considerare che l’attentato all’incolumità fisica dell’ OMISSIS non era connotato dalla finalità terroristica, per la quale è necessario che l’azione venga compiuta allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato, circostanza esclusa dal fatto che il referendum popolare del giugno 2011 aveva abrogato la tematica legislativa relativa all’installazione di centrali nucleari;
2.3) – Quale terzo motivo si deduce la violazione del divieto della “reformatio in peius” nella parte in cui il provvedimento del Tribunale per il riesame ha valorizzato l’indizio relativo al difetto di stampa della stampante in uso all’indagato OMISSIS che, invece, non era stato ritenuto idoneo sul piano indiziario dal Gip in sede di ordinanza cautelare;
2.4) – Quale quarto motivo si deduce l’inutilizzabilità del filmato del sistema di videosorveglianza dal quale si era dedotta la presenza degli indagati a breve distanza dal luogo in cui era stato lasciato lo scooter usato per l’attentato posto che tali video riprese erano state conservate per un periodo di tempo superiore all’art. 11 del Codice della Privacy; chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.0) – I motivi di ricorso sono infondati.
3.1) – Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato, rilevando che dagli atti emergeva in maniera chiara il grave quadro indiziario in ordine ai reati contestati, osservando:
– che dalla rivendicazione dell’attentato, compiuta attraverso un documento di quattro pagine dal Nucleo Olga Federazione Anarchica Informale, erano emerse coincidenze lessicali e di contenuto con gli autori del giornale della medesima area denominato “KN03” autori identificati nell’odierno coindagato OMISSIS e nella sua convivente OMISSIS, sul conto dei quali venivano avviati accertamenti investigativi;
– che gli odierni indagati OMISSIS e OMISSIS risultavano coincidere sul piano delle caratteristiche antropometriche con i due soggetti ripresi, nei primi 15 minuti successivi al ferimento di OMISSIS, dalle telecamere del servizio di vigilanza sito in Via OMISSIS a circa m. 200 dal luogo in cui era stato rinvenuto lo scooter utilizzato per l’attentato;
– che i predetti risultavano coincidere, per altezza e robustezza, anche con le descrizioni della vittima e dei testimoni;
– che i primi rilievi antropometrici venivano confermati in senso di positiva compatibilità anche dalle successive consulenze di ufficio allegate in atti;
– che anche dalle intercettazioni telefoniche emergevano conferme in ordine alla partecipazione all’attentato dei due indagati, attraverso spezzoni di frasi riconducibili al ferimento in questione ed all’uso della pistola;
– che dalle ulteriori indagini tecniche erano emerse significative coincidenze tra un difetto di scrittura caratterizzante la stampante trovata in possesso dell’indagato OMISSIS e le analoghe caratteristiche rilevate sul volantino di rivendicazione dell’attentato.
3.2) – Il Tribunale compie così una valutazione di fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti e in proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cass. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).
3.3) – Risultano pertanto destituite di fondamento, in questa sede cautelare, le deduzioni difensive riguardo all’insufficienza degli elementi indiziari, nonchè riguardo alle valutazioni alternative del quadro indiziario, atteso che il concetto di “gravità degli indizi”, secondo quanto disposto dall’art. 273 c.p.p., postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato (Cassazione penale, sez. 3^, 15/11/2011, n. 6598).
3.4) – Nè può ritenersi fondata la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto e del reato atteso che anche al riguardo la motivazione risulta congrua laddove sottolinea che il ferimento dell’ A. non era ispirato da mera finalità di aggressione alla persona fisica, bensì dalla “assorbente finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico come risulta, del resto, in maniera esplicita dal volantino di rivendicazione” sopra citato, in ordine al quale il Tribunale richiama incisivamente il riferimento ad altre “sette operazioni” al fine di evidenziare come l’attentato all’ OMISSIS sarebbe, nelle intenzioni degli indagati, il primo di una serie di atti diretti a sovvertire l’ordine costituito, idoneo sicuramente a creare grande preoccupazione e panico, a prescindere dall’impiego di ordigni esplosivi (pag. 10 Ordinanza Trib.).
– Tale motivazione risulta congrua perchè coerente con le attuali emergenze processuali, cui ha condotto la presente imputazione provvisoria, ed ineccepibile sul piano giuridico perchè conforme al principio per il quale, caratteristica indispensabile dei delitti di attentato, previsti dall’art. 280 c.p., è la finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, che deve improntare l’azione astrattamente ipotizzata nel precetto e che costituisce, perciò, il connotato distintivo del reato.
– Pertanto, poichè tale finalità si sostanzia nel proposito di far valere, attraverso gli atti di violenza compiuti, istanze politiche destabilizzanti ne deriva che, perchè possa ritenersi sussistente la finalità medesima, è necessario che l’affermazione delle istanze politiche costituisca oggetto immediato e diretto dell’intenzione dell’agente; (Cassazione penale, sez. 1^, 18/12/1985) non assurgendo ad elemento dirimente le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa si estrinseca sul piano concreto (Cass. Pen. sez. 1^, 19.05.1993 n. 11344, Rv. 195756).
3.5) – La censura relativa alla dedotta “reformatio in peius” non è fondata posto, per un verso, che il Gip ha disposto la misura in questione senza alcun riferimento all’art. 51 c.p.p., comma 3 quater, bensì sulla ritenuta ricorrenza dei reati contestati ai capi dell’imputazione provvisoria e, per altro verso, che il Tribunale per il riesame non ha proceduto ad un aggravamento della misura ma ha solo valorizzato un elemento indiziario agli atti, ancorchè disatteso dal Gip, mediante un procedimento motivazionale legittimo e non rilevante ai fini del divieto della “reformatio in peius”, posto che la motivazione dell’ordinanza del tribunale della libertà può e deve integrare e completare le eventuali carenze di quella del gip-, laddove questa contenga una motivazione insufficiente, incongrua o inesatta: ciò tenuto conto, da un lato, del fatto che il tribunale del riesame non è giudice di mera legittimità bensì anche del merito e, dall’altro, che tale specifica forma di gravame ha effetto interamente devolutivo. (Cassazione penale, sez. 6^, 24/05/2012, n. 22327).
3.6) – Ugualmente infondata è la deduzione relativa alla inutilizzabilità del filmato del sistema di sorveglianza perchè conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di “privacy” atteso che, per un verso il documento filmato era stato formato in maniera legittima sicchè è stato correttamente recuperato nel processo penale e, per altro verso, che il passaggio delle ore, così come evidenziato dalla Difesa, non ne determina l’inutilizzabilità in senso assoluto essendo tale termine posto solo a presidio della tutela della riservatezza, che verrebbe posta in pericolo ove fosse consentito di conservare indefinitivamente tali registrazioni.
La tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato come tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, in quanto il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende sino ad impedire i controlli difensivi del patrimonio aziendale (Cass. Pen. sez. 5^, 12.07.2011 n. 34842, Rv. 250947), come avvenuto nella specie ove per altro, si trattava di telecamere situate in luoghi esposti al pubblico e pertanto oggettivamente visibili da più persone, sicchè non vi era alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistevano le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy” ad esse connessi (Cass. Pen. Sez. 4^, 24.10.2012 n. 10697 Rv 252673).
3.7) – Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.