In tema di richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione, allorché venga opposto al difensore il segreto d’ufficio, il Giudice potrà esercitare il potere di esibizione – disciplinato dall’art. 256 c.p.p – soltanto ove vi sia un interesse all’accesso caratterizzato dai requisiti indicati dall’art. 22 della legge 241/1990 (diretto, attuale e concreto rispetto al documento o alle informazioni di cui si chiede l’ostensione).
(Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VIII Penale – ordinanza 31 marzo 2015 in p.p. 8386/14 DIB)

Nella fattispecie, a fronte di una richiesta avanzata dal difensore degli imputati in un procedimento per usura, volta ad ottenere informazioni sugli esiti delle domande di ammissione al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura presentate dalla persona offesa, l’Ufficio competente presso il Ministero dell’Interno opponeva la clausola di riservatezza disciplinata dall’art. 28 D.P.R. n. 60 del 19/02/2014.
Richiesto di ordinare l’esibizione delle suddette informazioni, il Tribunale, richiamandosi alla categoria dei soggetti “interessati”, individuata dalla norma in esame quale platea dei destinatari delle informazioni sullo stato dei procedimenti (Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati), non ha ritenuto sussistente in capo agli imputati il predetto interesse, stante l’inutilità – allo stato dell’istruttoria – delle informazioni di che trattasi ai fini della ricostruzione del fatto oggetto d’imputazione.


Testo integrale ordinanza