La configurabilità del reato di cui all’articolo 474 c.p. non è esclusa dal fatto che la contraffazione risulti riconoscibile da un compratore di media diligenza: tale norma, infatti, tutela il bene della pubblica fede intesa come affidamento collettivo nei marchi o nei segni distintivi. Ne consegue che non si può parlare di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione; pertanto, occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
(Cass. Penale Sez. II, 7 maggio – 21 settembre 2009, n. 36470)