Con la Circolare n. 12 del 27 novembre 2009, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, chiarisce che:
“Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell’articolo 35 d.l.vo 286/1998. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009 n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all’obbligo del referto, ai sensi dell’art. 365 c.p., a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L’obbligo di referto, com’è noto, è disciplinato in base art. 365 c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge n. 94 cit., attesa la natura contravvenzionale e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l’assistito a procedimento penale.
Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94 cit., relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della P.A., che non è richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’arft. 35 cit., come espressamente previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni”.