Con la sentenza resa in data 17 settembre 2009 Scoppola c. Italia, la Corte EDU si è pronunciata sulla possibilità, da parte del giudice penale italiano, di irrogare la pena più mite introdotta dalla lex intermedia entrata in vigore dopo la commissione del fatto ma prima del passaggio in giudicato della decisione ad oggetto anche se, tale normativa, è stata successivamente abrogata e sostituita da altra norma più sfavorevole.
Il quesito in disamina, però, ha ad oggetto la posizione peculiare di coloro i quali, a differenza del sig. Franco SCOPPOLA, ebbero a fruire dell’allora istituto previsto dall’art. 8 d.l. 341 del 2001 “cd. revoca dell’abbreviato” e se, conseguentemente, costoro possano vedersi tramutata la pena dell’ergastolo in pena detentiva temporanea.
Le norme in questione concernevano, più in particolare, la disciplina del giudizio abbreviato, così come risultante dagli articoli 442 e ss. c.p.p., in relazione all’applicabilità di tale rito ai reati puniti con la pena dell’ergastolo: applicabilità esclusa dalla versione originaria dell’art. 442 c.p.p. al momento della commissione dei fatti da parte dell’imputato; quindi ammessa dalla lex intermedia (la legge n. 479/1999), in vigore al momento del processo, che prevedeva la sostituzione della pena perpetua con quella di trent’anni di reclusione nel caso di condanna in esito a giudizio abbreviato; infine ammessa da una terza legge (il d.l. n. 341/2000), in vigore al momento della pronuncia della sentenza definitiva di condanna, ma con mera sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo senza isolamento diurno.
L’elaborato, inoltre, pone in disamina e cerca di approfondire, senza alcuna pretesa di esaustività, la sentenza delle Sezioni Unite Ercolano nella parte in cui, in maniera troppo fugace, tratta la questione relativa all’art. 8 d.l. 341 del 2001.
di Vincenzo Esposito