Non sussiste il reato di estorsione nel fatto dell’imputato che abbia preteso dal conduttore di un locale commerciale di sua proprietà, mediante la minaccia di sfratto portata verso un soggetto in gravi diffocltà economiche, la dazione di ulteriori somme di denaro quale integrazione “in nero” del canone: infatti, il profitto in tal modo ricavato dal locatore non può considerarsi “ingiusto” nel senso preteso dall’articolo 629 c.p.
(Cass. Penale Sez. II, 17 marzo – 17 aprile 2009, n. 16562)