Nella ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone, a mente dell’art. 295 c.p.c., in pendenza di quello penale, in quanto dalla definizione di quest’ultimo può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.
Poichè l’art. 653 c.p.p., anche nella sua nuova formulazione, si riferisce ai procedimenti disciplinari dinanzi alle “pubbliche autorità” (richiamata L. n. 97 del 2001, art. 1, comma 1 bis) non vi è dubbio che la “pregiudizialità” in discorso opera anche nella fase amministrativa del procedimento.
E può altresì aggiungersi che, poichè si è in tema di prescrizione, la riscontrata “pregiudizialita necessaria” determina un ostacolo di diritto al procedere, tal che il termine di prescrizione, anche prescindendo dall’art. 295 c.p.c., non corre a causa di tale impedimento di diritto.
Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Civili
Sentenza 6 ottobre 2009 – 1 febbraio 2010 n. 2223
L’avv.to N.R. ha proposto ricorso dinanzi, alle S.U. di questa Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza del 20 dicembre 2008, notificatagli il 5 febbraio 2009, con la quale il CNF, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Corte d’appello di Roma, annullava la decisione del COA di quella città che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare promossa nei confronti del professionista al quale erano stati contestati gli stessi fatti a lui ascritti nel procedimento penale n. 1988/96 R.G., da intendersi integralmente riportati nella specificazione di cui agli enunciati capi d’imputazione e, comunque, la condotta dello stesso incolpato in relazione ed in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali ed era stato contestato altresì di aver in tal modo mantenuto un contegno lesivo delle prerogative e delle funzioni di un appartenente all’ordine forense e non conforme pertanto alla dignità e al decoro professionale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38).
Il CNF argomentava in ordine alla non intervenuta prescrizione facendo riferimento ad un mutamento giurisprudenziale conseguente alla pronuncia di queste S.U. n. 4893/2006 la quale, alla, luce delle modifiche dell’art. 653 c.p.p., introdotte con L. n. 97 del 2001, aveva statuito che in caso di addebito in sede disciplinare degli stessi fatti oggetto di un procedimento penale si impone la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Quanto all’eccezione formulata dall’incolpato di carenza di giurisdizione affermava quel giudice che la stessa non era di ostacolo all’accoglimento del ricorso in quanto, anche se era vero che i fatti risalivano ad epoca precedente all’iscrizione all’albo, era altrettanto vero che la valenza dei i medesimi sul piano penale era stata evidenziata con la richiesta di rinvio a giudizio del 7 gennaio 1999.
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1478, art. 38 e segg., della L. 22 luglio 1934, n. 36, e dell’art. 5 del codice deontologico forense.
Osserva il ricorrente che, tenuto conto che si era in presenza di eventi verificatisi ed esauritisi nell’anno 1996;che la sua iscrizione all’albo era avvenuta il 22 maggio 1997; che il procedimento disciplinare instaurato dal COA risaliva all’aprile 1999;che il procedimento disciplinare instaurato dal CSM nel 1997, sospeso nel 1999, era stato definito nel settembre 2005; che la sospensione facoltativa del procedimento disciplinare del Coa era stata disposta a partire dal 1999; che la decisione del CNF era stata depositata il 20 dicembre e successivamente notificata;tenuto conto di quanto sopra, la giurisdizione disciplinare spettava al CSM sul rilievo altresì che possono essere sottoposti a procedimento disciplinare unicamente gli iscritti all’albo degli avvocati (limite soggettivo) i quali si siano resi colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro funzione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori delle loro funzioni (limite oggettivo). Nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., (oggi abrogato dalla L. n. 69 del 2009) il N. ha formulato ad illustrazione del motivo i seguenti quesiti di diritto:
A) Si chiede alla Corte di Cassazione se, in ipotesi di fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il relativo Consiglio abbia il potere disciplinare nei confronti dell’iscritto in ordine agli stessi e se il CNF sia titolare del relativo potere giurisdizionale in sede di ricorso avverso la delibera del COA.
B) Si chiede alla Corte se i fatti penalmente rilevanti oggetto di procedimento disciplinare debbano essere valutati al momento del fatto ovvero al momento della loro prima qualificazione in sede penale.
Reputa il Collegio che al primo quesito debba darsi risposta negativa.
L‘azione disciplinare per fatti oggetto di processo penale è obbligatoria ed ha riguardo allo speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine Forense ed alla credibilità della professione.
Poichè, nel caso di specie, tale “vulnus” è caduto in periodo di appartenenza del N. all’Ordine, ciò ha fondato il relativo potere disciplinare.
Del tutto irrilevante è il riferimento del ricorrente alla contemporanea pendenza, al 1999, del procedimento disciplinare dinanzi al C.S.M. poichè i due procedimenti perseguono autonomamente lo stesso illecito nella sua rilevanza nei due diversi ordinamenti.
Come irrilevante è, ad avviso del Collegio, la problematica esposta con il secondo quesito circa il momento della valutazione dei fatti penalmente rilevanti oggetto del procedimento disciplinare.
Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e segg., e art. 51, sulla prescrizione dell’azione: disciplinare.
In proposito il ricorrente ha formulato i seguenti quesiti di diritto:
C) Se gli atti propulsivi dell’azione disciplinare determinino un effetto interruttivo della prescrizione di natura permanente solo nella fase giurisdizionale, come si evince dal combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2, e art. 2943 c.c.; mentre nella fase amministrativa essi hanno solo effetto istantaneo ex art. 2945 c.c., comma 1.
D) Se un procedimento disciplinare sospeso può definirsi in corso, ai sensi di cui alla L. n. 97 del 2001, art. 10, e quindi la sospensione da facoltativa diventi obbligatoria senza alcuna valutazione e quindi senza alcun provvedimento ad hoc da parte della stessa autorità.
E) Se, viceversa, essendo sospeso e non avendo il COA ritenuto di applicare la nuova normativa (che ha portato ad una nuova interpretazione, ma, si noti, solo nel 2006 e cioè quando il procedimento presso il COA era esaurito) la sospensione obbligatoria che deve in ogni caso essere oggetto di un provvedimento, può essere applicata solo dopo la cessazione del periodo di sospensione facoltativa disposta dal COA (in tal caso la cessazione sarebbe intervenuta quando l’azione disciplinare era prescritta).
Il motivo è infondato.
Con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità, ha osservato il CNF che l’orientamento giurisprudenziale che a seguito dell’introduzione del nuovo codice di procedura penale si era in precedenza affermato in punto a piena autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale è stato sottoposto a revisione da parte di queste Sezioni Unite (sent. n. 4893 del 2006) a motivo della riforma apportata all’art. 653 c.p.p., dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, in vigore alla data della decisione del COA in virtù della norma transitoria dell’art. 10, comma 1, della stessa legge. Mentre, invero, la precedente disposizione stabiliva l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento “quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”, quella successiva, oltre ad eliminare la limitazione alla sentenza dibattimentale, ha anche ampliato tale efficacia aggiungendo alle ipotesi indicate quella della assoluzione perchè il fatto “non costituisce illecito penale”. Tal che, nella ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone, a mente dell’art. 295 c.p.c., in pendenza di quello penale, in quanto dalla definizione di quest’ultimo può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.
Alla stregua di tale “revirement” giurisprudenziale (vedi anche Cass. S.U. n. 17441/2008) ha ritenuto pertanto il CNF che se pur la sospensione operata dal COA romano con la delibera del 16 dicembre 1999 aveva sicuramente carattere facoltativo – del che era prova l’uso del termine “opportuno” a significare, appunto, che la detta sospensione, nell’ottica del primo giudice, rientrava nei poteri discrezionali dei Collegio ma non era affatto imposta e quindi “necessaria” – nondimeno il su descritto ampliamento, a seguito della L. n. 97 del 2001, dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare, portava inevitabilmente a ritenere che nel caso di specie il giudizio disciplinare era rimasto “necessariamente” sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto la sua definizione poteva dipendere da quella del procedimento penale, stante la perfetta identità esistente tra le condotte contestate al N. in sede penale e quelle per le quali egli era stato sottoposto dal COA di Roma a giudizio disciplinare.
Con l’ovvia conseguenza che la natura “necessaria” della sospensione del procedimento disciplinare disposta da Consiglio dell’Ordine comportava la non decorrenza del termine di prescrizione.
Ciò posto, può altresì sottolinearsi, da parte di questo Collegio, che poichè l’art. 653 c.p.p., anche nella sua nuova formulazione, si riferisce ai procedimenti disciplinari dinanzi alle “pubbliche autorità” (richiamata L. n. 97 del 2001, art. 1, comma 1 bis) non vi è dubbio che la “pregiudizialità” in discorso opera anche nella fase amministrativa del procedimento.
E può altresì aggiungersi che, poichè si è in tema di prescrizione, la riscontrata “pregiudizialita necessaria” determina un ostacolo di diritto al procedere, tal che il termine di prescrizione, anche prescindendo dall’art. 295 c.p.c., non corre a causa di tale impedimento di diritto.
Con il terzo motivo si denunzia violazione del R.D.L. n. 1576 del 1933, art. 51, in relazione all’art. 160 c.p., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e sono stati formulati dal ricorrente i seguenti quesiti:
F) Se la data di un provvedimento, di natura propulsiva e avente rilevanza ai fini della potestà disciplinare e incidente sulla prescrizione, emesso dal Presidente del COA, debba o meno avere data certa mediante il deposito in segreteria.
G)Se in mancanza dell’attestazione dell’avvenuto deposito che determinerebbe la certezza della data, debba farsi riferimento, al primo atto fidesfacente ad esso connesso (nella specie la notificazione).
Reputa il Collegio che, all’evidenza, il motivo in esame resta assorbito dalla riconosciuta rilevanza della sospensione per pregiudizialita.
Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione, sul proponimento e sulla prescrizione dell’azione disciplinare R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 38 e segg., e norme connesse, formulandosi dal ricorrente i seguenti quesiti:
H) La sospensione di un procedimento disciplinare è un atto propulsivo dello stesso o, viceversa, è un atto neutro di per sè inidoneo alla interruzione della prescrizione dell’azione di cui all’art. 51, LP. I) Comunque, e ciò è rilevante anche in ordine al motivo sub 3, essa spiega i suoi effetti al momento dell’emissione o dalla notificazione.
Ad avviso del Collegio anche tale ultimo motivo resta assorbito giacchè, una volta ritenuto che con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 653 c.p.p., è stata ripristinata in “subiecta materia” la pregiudizialità penale, la prescrizione non ha avuto corso dal 2001 in avanti.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto mentre il ricorrente evita le spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.