La cassazione penale individua la violazione dell’art. 328 co. 1 c.p. nella condotta dell’ufficiale giudiziario che, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, indebitamente si è rifiutato di notificare ad un imputato ed al suo difensore il decreto di citazione a giudizio emesso dalla corte di appello, pur avendo ricevuto per tempo gli atti da notificare ed avendo provveduto all’incombente in epoca successiva, quando oramai le notifiche per l’udienza erano divenute inutili.
(Cass. Penale, Sez. VI, 7 gennaio – 8 febbraio 2010, n. 4995)