La verifica giudiziale dell’accettazione della remissione della querela non riguarda l’esistenza in tal senso di una manifestazione positiva, espressa o tacita, da parte dell’imputato, bensì la mancanza di un rifiuto dell’accettazione, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 18 marzo – 13 luglio 2009, n. 28571)