Il reato di cui all’art. 513 bis c.p.c (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.
(Cass. Pen. Sez. VI, 22 ottobre 2008 – 13 gennaio 2009, n. 1089)