Commette una truffa contrattuale il funzionario di banca che propone prodotti finanziari rischiosi (c.d. swaps) senza fornire, con con dovizia di particolari, ogni elemento utile per definire l’operazione, minimizzando i rischi ed arrecando un vantaggio all’istituto di credito ai danni del consumatore e in ragione della inesperienza ed ignoranza in materia dello stesso.
(Cass. Pen. Sez. II, 15 ottobre – 13 novembre 2009, n. 43347)