Il semplice uso, così come il momentaneo ritardo nella restituzione del denaro non integra il reato di appropriazione indebita, essendo indispensabile che da parte del soggetto agente sia espressa la volontà certa di tenere la cosa per sé.
In particolare, in tema di elemento soggettivo, l’intenzione di restituire il denaro altrui non fa venir meno il dolo dell’appropriazione, salvo che non appaia certa la detta intenzione ed essa sia accompagnata dalla possibilità di restituzione.
(Tribunale Militare di Roma, 2^ Sezione, sentenza 18 giugno – 2 luglio 2014, in proc. 133/12 N.R)

Testo integrale sentenza