Il proiettile “incamiciato” ha effetto perforante e, anche se di calibro 7.65 (che in sé configura munizione per arma comune da sparo), va considerato munizione da guerra. Infatti, proprio l’adozione dell’anzidetta caratteristica, che conferisce particolare aggressività incompatibile con gli scopi meramente difensivi connaturati alle armi comuni da sparo, non può essere consentita ai privati. Ciò deve desumersi dal combinato disposto degli articoli 1, co. 3, e 2, co. 4, della legge 18 aprile 1975 n. 110, che fa divieto, per le armi comuni da sparo, di utilizzo di proiettili “a nucleo perforante”, ai quali sono da assimilare i proiettili muniti di “camiciatura” (o “blindati”), il che inevitabilmente rende tali proiettili qualificabili da guerra.
(Cass. Pen. Sez. I, sentenza 15 ottobre – 11 novembre 2009, n. 42872)