In tema di liquidazione delle spese di lite, l’articolo 91 del c.p.c. codifica il principio della soccombenza, nel senso che il soccombente è tenuto a pagare non solo le spese di lite sostenute dall’altra parte vittoriosa, ma anche a remunerare il proprio difensore e a rimborsargli le spese. Tale principio, perlatro, è destinato a regolare il rapporto tra le parti, ma non il rapporto interno tra la parte-cliente ed il proprio difensore, con la conseguenza che, nel caso in cui la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lo Stato ha il dovere di erogare il compenso degli onorari ed il rimborso delle spese dovute al suo difensore.
Ne consegue che, come il difensore dell’imputato, ammesso al patrocinio, ha diritto al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese anche in caso di condanna, analogamente il difensore della parte civile, ammessa al patrocini, ha diritto al compenso anche nel casodi rigetto della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti – lo Stato e la persona ammessa al patrocinio – che non sono parti contrapposte di un giudizio.
(Cass. Pen. Sez. IV, sentenza 7 luglio – 5 novembre 2009, n. 42508)