Il “delitto presupposto” del riciclaggio (art. 648 bis c.p.) può essere costituito anche da quello di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), allorquando l’associazione abbia tra i suoi scopi quello del perseguimento di attività formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso, con la conseguenza che sia la stessa associazione mafiosa a creare direttamente proventi suscettibili di essere “ripuliti”, senza la necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come fine dell’associazione.
(Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 30 ottobre – 26 novembre 2009, n. 45643)

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