La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Pertanto l’accertamento della procedibilità dell’azione precede anche quello relativo all’imputabilità del minore, poiché nel sistema processuale le misure cautelari personali presuppongono la sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, restando quelle misure inibite anche nelle ipotesi in cui la condizione di procedibilità possa ancora intervenire.
(Cass. Penale Sez. 5, sentenza 23 aprile – 11 giugno 2014, n. 24696)