In tema di indulto, la previsione di cui all’articolo 174, comma 2, c.p., secondo la quale il beneficio dell’indulto si applica una volta sola sul cumulo delle pene, implica che la detrazione conseguente all’applicazione del beneficio deve necessariamente incidere sul cumulo unitariamente considerato e irradiare la sua efficacia su ognuna delle pene concorrenti alle quali esso sia applicabile. Pertanto, il giudice dell’esecuzione, al fine di determinare la pena da eseguirsi effettivamente nei confronti di un soggetto in relazione al quale siano in esecuzione più titoli esecutivi di pene temporanee detentive concernenti reati non esclusi dal provvedimento di clemenza, deve prima scorporare dal cumulo materiale di dette pene la somma delle pene estinguibili per effetto dell’indulto (e quindi non più concretamente eseguibili a seguito di intervenuta causa estintiva) e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, operando tale ultimo criterio come temperamento legale dell’insieme delle pene da eseguire concretamente, senza possibilità di inclusione in esse delle pene coperte daindulto, giacché, diversamente opinando, queste ultime finirebbero per godere inammissibilmente di un duplice abbattimento, fruendo prima del criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p. e poi del provvedimento indulgenziale.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 17 novembre – 28 dicembre 2009, n. 49622)

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