Va annullata la sentenza di condanna che ritenga di identificare nell’imputato l’autore dei fatti incriminati senza alcuna identificazione diretta, né sulla base di un documento originale di accertata autenticità, né sulla base di impronte dattiloscopiche o di altro elemento in tal senso utile a fini identificativi certi, bensì in forza di una fotocopia di un passaporto che – proprio in quanto copia – neppure consente di apprezzare eventuali alterazioni o falsificazioni.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 13 gennaio – 8 febbraio 2010, n. 4965)