Il principio affermato in relazione alla domanda di permesso di soggiorno in attesa della decisione sull’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e in relazione alla richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno scaduto, che lo straniero ha diritto alla permanenza nello Stato sino alla decisione sull’istanza medesima, deve valere anche con riferimento all’autorizzazione alla permanenza concessa dal Tribunale per i minorenni ex articolo 31, comma 3, T.U. Immigrazione, posto che la circostanza che in questo caso il permesso – o autorizzazione – venga dato dal Tribunale per i minorenni non può giustificare un trattamento deteriore.
Anzi, ove richiedesse allo straniero che ha proposto la domanda ex art. 31 comma 3 di allontanarsi dal territorio dello Stato in attesa della decisione, verrebbe contraddetta la finalità cdel permesso, che è quella di far fronte, con la presenza dello straniero in Italia, a gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Deve pertanto escludersi nella specie la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 11 bis del c.p., cioè dell’avere l’imputato commesso i fatti mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.
(Tribunale di Torino, Sezione GIP – Giudice De Marchi, sentenza 15 ottobre 2009, n. 5116)