Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso” alla condizione che gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza e, inoltre, che all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione (…)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 14 gennaio – 25 febbraio 2010, n. 7651
[OMISSIS]
In definitiva, nello specifico giudizio di rinvio, per la configurbilità dell’autonoma fattispecie di concorso “eventuale” o “esterno” nei reati associativi è richiesto:
I) che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato;
II) che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, da un lato tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica e, dall’altro, il contributo causale recato proprio dal comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”;
III) che l’indagine sulla responsabilità si sviluppi – in ogni caso – con un accertamento di natura causale, che viene così a svolgere una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell’area dell’illecito;
IV) che il criterio di imputazione causale dell’evento, cagionato dalla condotta concorsuale (attesa la natura preminentemente induttiva dell’accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale), costituisca il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato in quanto integra la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente;
V) che, quindi, non sia affatto sufficiente che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante – venga considerato idonea ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi esso, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo;
VI) che anche la promessa e l’impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa, integrino, in linea di principio, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell’accordo, valutabili sotto il profilo probatorio, a condizione peraltro che sia provato che tale patto elettorale politico-mafioso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell’associazione mafiosa;
VII) che, al contrario, laddove risulti indimostrata l’efficienza causale dell’impegno e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell’ente, non sia consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell’imputazione in una sorta di – apodittico ed empiricamente inafferrabile – contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia “all’esterno” aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento (ove tuttavia non si accerti e si definisca “occulto” l’accordo) che “all’interno” rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi.
Eè del tutto evidente come, tale protocollo strutturale di configurazioni logico-valutative, le SS.UU. abbiano ritenuto di proporre, come regola finale risolutiva (sub. VII), per i giudici di merito del giudizio di rinvio, che pretese o eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria (del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono) non possano comportare, né autorizzare, alcuna attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità, il quale viene a porsi come una sorta di verifica empirica e finale dell’avvenuto potenziamento della struttura organizzativa dell’entità criminosa.
[OMISSIS]
Quanto al peso, da attribuirsi alle plurime e talora difformi emergenze processuali, la ricostruzione degli eventi in punto di “stipula del patto elettorale” risulta essere stata correttamente condota per soglie di certezza, connotate da minimalità essenziali, al di sotto delle quali non può darsi persuasiva condivisibilità e, tanto meno, coerente logicità delle conclusioni di rilievo penale, nell’ambito del paniere delle prove, utilizzabili senza i vizi stigmatizzati nella decisione di annullamento la quale – lo si ripete – ha tracciato una precisa ed invalicabile linea di confine del materiale probatoriamente irrilevante
[OMISSIS]
In tale contesto, ed in ogni caso, l’individuazione (cronologica e contenutistica) del “patto” (connotato da serietà, affidabilità, rappresentatività delle parti, specificità dei contenuti, ecc.), a prescindere dalla negata attendibilità del collaboratore di giustizia PENNINO, costituisce, se non un “falso problema”, sicuramente una supervalutata “realtà riflessa”, la quale tuttavia assurge a rilievo penale nell’economia del crimine – come indicato dal giudice dell’annullamento – soltanto “se” ed “in quanto” sia emersa la prova che tale accordo – elettorale politico-mafioso – abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento d’associazione mafiosa.
Pertanto, all’indimostrata efficienza causale dell’impegno e della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell’ente, non può che derivare il proscioglimento del MANNINO dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo va dichiarato inammissibile.
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