La nomina del difensore di fiducia, fatta dall’imputato con dichiarazione scritta nelle forme indicate dalla legge processuale, non necessita dell’autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri e ciò neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata o per mezzo di corriere.

(Cass. 2^ Sez. Pen. – 18/09-02/10/2014, n. 40827)

E’ da ritenersi valida la nomina di difensore di fiducia effettuata con modalità di spedizione di una missiva che siano del tutto equiparabili a quelle dell’invio di una raccomandata, soprattutto allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, il tutto sia confortato da ulteriori elementi (parallela spedizione ai difensori a mezzo di posta elettronica di copia del documento originale inviato all’autorità procedente a mezzo di corriere espresso, successiva produzione da parte dei difensori alla stessa autorità procedente sia dell’atto di nomina ricevuto dal cliente che di copia de messaggio di posta elettronica di accompagnamento, effettivo esercizio da parte dei difensori di attività rientranti nel mandato professionale loro conferito e mancato disconoscimento da parte dell’indagato del mandato stesso).

TESTO INTEGRALE SENTENZA