Le ordinanze di rigetto delle istanze di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 della legge. n. 354 del 1975, non sono soggette al reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis della legge. n. 354 del 1975, (aggiunto dall’art. 3, comma primo, lett. b, del D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla legge. n. 10 del 2014), in quanto si tratta di provvedimenti a carattere amministrativo, inerenti alle modalità della detenzione, ma che non incidono sulla libertà personale del soggetto.
(Cass. pen. sez. I, sentenza 7 aprile – 23 luglio 2015, n. 32470)