L’intercettazione ambientale con la quale vengono registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa che si è rifiutata di deporre ufficialmente, è atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla testimonianza indiretta, vietata agli agenti ed ufficiali di P.G. dall’art. 195, comma 4, c.p.p. quando ha per oggetto le dichiarazioni acquisite, ex art. 351 c.p.p., sotto forma di sommarie informazioni assunte da persone che possono riferire su circostanze utili alle indagini.

 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Penale
Sentenza 14 – 28 ottobre 2009, n. 41379
 
[OMISSIS]
Con ordinanza del 9.4.2009, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame proposta da C.S. avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Latina del 18.3.2009, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato dei reati di tentato omicidio in danno di M.R. e di porto illegale di arma da fuoco.
Il Tribunale ha ritenuto gravi gli indizi di colpevolezza emersi a suo carico, ritenendo utilizzabili le conversazioni captate all’interno della Questura di Latina in data 30.1.2009 fra la persona offesa M.R., i suoi familiari e l’Ispettore Milani, dalle quali era emerso con chiarezza il riferimento a C.S. quale autore del tentato omicidio commesso nei suoi confronti ed ha altresì ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, tali da far luogo alla misura cautelare inframuraria, sussistendo un concreto e gravissimo pericolo di recidva specifica.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del Riesame C.S. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
[OMISSIS]
Il motivo di ricorso proposto da C.S. sub 1) è infondato.
Con esso il ricorrente sostiene l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, regolarmente autorizzate da GIP ed intercorse nei locali della Questura di Latina fra la parte offesa M.R., i suoi familiari e l’Ispettore di P.S. Milani, intercettazioni dalle quali era emerso con chiarezza che era stato proprio l’odierno ricorrente la persona che aveva esploso nei suoi confronti ben tre colpi di pistola, i quali non avevano esito letale solo perché deviati dalla vittima con la mano, sì che i colpi avevano attinto il corpo della vittima allo scroto, ad una coscia ed ai glutei.
Si osserva invero che l’intercettazione ambientale con la quale vengono registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente dalla parte offesa, che si è rifiutata di deporre ufficialmente ad un ufficiale di P.G. che indaga su di un tentativo di omicidio, è atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla testimonianza indiretta, vietata agli agenti ed ufficiali di P.G. dall’art. 195, comma 4, c.p.p. quandop ha per oggetto le dichiarazioni acquisite, ex art. 351 c.p.p., sotto forma di sommarie informazioni assunte da persone che possono riferire su circostanze utili alle indagini.
Tale intercettazione ambientale, peraltro legittimamente autorizzata ed eseguita nella specie secondo le norme di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p., non solo non infrange, ma rispetta il divieto di testimonianza indiretta e non è pertanto in contrasto con l’art. 111 della Costituzione, anche in considerazione dell’ambito cautelare e quindi necessariamente sommario, nel quale tale indizio è stato valorizzato.
La registrazione ambientale anzidetta non comporta poi la violazione dell’obbligo che ha la P.G. di redigere verbale delle sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 351 (cfr. art. 357, comma 2, lettera c) c.p.p.), in quanto, nella specie, la redazione del verbale non ha avuto luogo per il rifiuto dell’interessato di riferire formalmente in ordine alle circostanze in cui è rimasto ferito, in tal modo determinando la necessità di ricorrere allo strumento dell’intercettazione (cfr. in termini, Cass. Penale Sez. VI, 29 marzo 2007, n. 35412, RV 237304).
[OMISSIS]
 
 
 

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