Il principio del “ne bis in idem” europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall’autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato.
(Cass. Sezione II Penale, 8 maggio – 30 maggio 2014, n. 22566)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente –
Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Omissis ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore – avverso la pronuncia di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, che lo ha condannato alle pene di legge per i delitti di ricettazione di una carta di identità di provenienza furtiva e di falsificazione della stessa mediante l’apposizione della sua fotografia (documento poi utilizzato dall’imputato – latitante – in territorio svizzero, ove fu sequestrato per essere poi trasmesso alla Polizia italiana, tramite il Consolato italiano di Lugano).
Il difensore dell’imputato deduce:
1) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità;
deduce, in particolare, che l’imputato sarebbe stato già giudicato per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento dall’autorità giudiziaria elvetica, che gli avrebbe contestato i reati di “conseguimento fraudolento di una falsa attestazione” e “falsità in certificati” nell’ambito di apposto procedimento definito con decreto di non luogo a procedere emesso dal Sostituto Procuratore svizzero competente; vi sarebbe, pertanto, un precedente giudicato, che – stante il ne bis in idem internazionale – sarebbe preclusivo di una ulteriore pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria italiana; deduce perciò l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Milano nel rigettare l’eccezione di precedente giudicato all’uopo proposta sul presupposto della “diversità delle contestazioni elevate in Svizzera, in particolare attinenti alla dimora e al domicilio degli stranieri”, ciò perchè il fatto storico sarebbe il medesimo, benchè diversamente qualificato dai diversi ordinamenti;
2) la inosservanza di norme processuali, per la insussistenza della prova della colpevolezza dell’imputato; deduce che il V. non avrebbe mai avuto il possesso del documento in questione, il quale sarebbe stato consegnato alla Polizia cantonale svizzera da un soggetto non identificato.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che – a seguito della entrata in vigore (il 12 dicembre 2008) dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera – le statuizioni previste nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 devono essere applicate anche rispetto alla Confederazione svizzera.
L’entrata in vigore dell’Accordo di Schengen (adesso anche nei rapporti tra Italia e Svizzera) ha determinato la istituzione di un’area giudiziaria Europea e, dunque, l’equiparazione della rilevanza penale dei fatti di reato avvenuti nei diversi Paesi europei a quella dei fatti di reato avvenuti nell’ambito di ciascun territorio nazionale.
L’art. 54 di tale accordo, nel dettare il principio del “ne bis in idem”, prevede che: “Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita”.
In forza di tale disposizione, deve ritenersi l’estensione – a livello dei rapporti internazionali tra la Repubblica Italiana e i Paesi aderenti all’Accordo di Schengen – del principio che l’art. 649 c.p.p. (“Divieto di un secondo giudizio”) detta con riferimento ai rapporti tra diverse autorità giudiziarie penali italiane. Infatti, l’art. 54 adotta una formulazione del tutto corrispondente a quella dell’art. 649 c.p.p., in quanto entrambe le norme escludono la possibilità di un secondo giudizio, qualora una persona sia stata “giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti” da altro giudice del medesimo Stato (nel caso dell’art. 649) o di Stato diverso (nel caso dell’art. 54).
Per quel che qui rileva, va tuttavia osservato che è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che “Il principio del “ne bis in idem” europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall’autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato” (Cass., Sez. 1, n. 19947 del 05/05/2010 Rv. 247556; Sez. 5, n. 7687 del 11/11/2008 Rv. 242454; Sez. 6, n. 1695 del 14/01/2014 Rv. 258145).
Nel caso di specie, il provvedimento dal quale il ricorrente pretende far discendere il giudicato, preclusivo del giudizio da parte dell’Autorità giudiziaria italiana, è costituito da un “decreto di non luogo a procedere” adottato dal Pubblico ministero svizzero, col quale è stata disposta, nei confronti dell’imputato, il “non farsi luogo a procedimento penale”.
Trattasi all’evidenza di un provvedimento di natura processuale, e non decisoria, che non contiene alcuna pronuncia di accertamento sui fatti contestati e che non è suscettibile in passare in cosa giudicata.
Esso, infatti, a tacer d’altro, è stato emesso non da un organo giudicante, ma un organo giudiziario requirente, sfornito – in quanto tale – del potere di adottare provvedimenti suscettibili di divenire irrevocabili. Di ciò, peraltro, si trova conferma nell’avviso, contenuto nel detto provvedimento del Procuratore della Repubblica elvetico, col quale si avverte la “parte civile” della facoltà di “inoltrare, entro dieci giorni dalla notificazione, un’istanza motivata di promozione dell’accusa”.
Non sussiste, pertanto, nel caso di specie, alcun precedente giudicato straniero e non può invocarsi il divieto del “ne bis in idem”.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, infatti, il ricorrente critica – sotto mentite spoglie – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale dell’imputato. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa Corte “L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento” (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nella specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l’altro, il fatto che l’imputato fosse conosciuto dal OMISSIS, persona cui è stata sottratta la carta di identità poi alterata; il fatto che l’imputato all’epoca fosse latitante e avesse, perciò, tutto l’interesse a munirsi di un documento di riconoscimento falso; il fatto che la fotografia apposta sulla carta di identità fosse proprio quella dell’imputato); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.