Nell’ipotesi di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita, si ha concorso di reati e non concorso apparente di norme incriminatrici.
L’art. 648 c.p. punisce l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, mentre l’art. 12, primo comma, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, punisce l’utilizzo, da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o pagamento.
Trattasi, all’evidenza, di condotte diverse che non possono essere confuse o assorbite, con conseguente concorso di reati.
(Cass. Penale Sez. II, 13 – 20 gennaio 2010, n. 2465)