In tema di furto in esercizi commerciali, il fatto che le merci esposte siano munite di dispositivi antitaccheggio non esclude la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p, poiché il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell’aggravante in oggetto.
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quinta Penale
Sentenza 2 ottobre – 28 dicembre 2009, n. 49640
Sezione Quinta Penale
Sentenza 2 ottobre – 28 dicembre 2009, n. 49640
[OMISSIS]
La ragione di doglianza pone in discussione la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., nella parte relativa all’esposizione della cosa sottratta a pubblica fede, con riferimento all’asportazione di merce, munita di placca antitaccheggio, presso i grandi magazzini.
Si tratta, come è noto, di un dispositivo applicato ai singoli capi di abbigliamento, che produce un campo elettromagnetico o radiofrequenza capace di attivare una sirena ai varchi di uscita, ove la placca che lo contiene non sia stata rimossa o disinserita dalla cassiera. In caso di merce occultata al passaggio alle casse, il sensore non disinnestato attiva, dunque, un allarme sonoro al passaggio attraverso le barre di rilevazione esistenti all’uscita deigrandi magazzini.
Parte ricorrente dubita della sussistenza dell’aggravente proprio in ragione del sistema elettronico di rilavazione, che consentirebbe al personale dell’esercizio commerciale il controllo della merce atto ad impedire la sottrazione.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sulla questione oggi agitata, reputa questa Corte di dover dissentire dalla contraria opinione, favorevole all’odierna tesi difensiva, espressa di recente dalla Seconda Sezione di questa Corte regolatrice con la sentenza del 25 settembre 2009, di cui all’informazione provvisoria del 29 settmebre successivo. Nell’occasione, il Supremo Collegio ha ritenuto che l’aggravante non sia configurabile, in quanto il dispositivo in questione, consentendo la tracciatura della merce nei locali del supermercato, integra un sistema di controllo a distanza che impedisce di ritenere che la merce stessa sia esposta alla pubblica fede.
In primo luogo, in punto di fatto, non è condivisibile il rilievo secondo cui il sistema di che trattasi consentirebbe la tracciatura ed il controllo a distanza della merce. Come si è detto, l’espediente di difesa del bene consiste solo nella rilevazione acustica della merce ove sia stata occultata al passaggio alle casse e, dunque, sottratta al pagamento.
Il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell’aggravante in oggetto.
Si consideri, d’altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, il capo di abbigliamento può essere tranquillamente portato fuori dall’esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all’impianto di rilevazione.
Si tratta, allora, di un sistema di tutela del patrimonio che non esclude la configurabilità dell’aggravante, alla stessa stregua di un comune impianto di antifurto installato in autovetture, la cui presenza – agevolmente neutralizzabile da chi sia dotato di particolare perizia – non è, notoriamente, ostativa alla configurabilità della stessa aggravante.
[OMISSIS]