Con riferimento all’attività medico-chirurgica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, è affermazione comune quella secondo cui, in tema di colpa professionale, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, che è quello della tutela della salute del paziente.
Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. (In applicazione di tali principi, con la sentenza n. 10454 del 18 febbraio – 16 marzo 2010, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha inteso ravvisare l’inosservanza delle regole precauzionali – e la conseguente responsabilità professionale – in capo al medico chirurgo per omesso tempestivo intervento di tracheotomia, finalizzato a scongiurare lo schok anafilattico cagionato dalla somministrazione di farmaci a paziente allergico da parte del medico anestetista).