Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata innanzi la polizia giudiziaria procedente.
(Tribunale di Asti, ordinanza 10 novembre 2015, Giudice Dott. Giulio Corato)