Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata innanzi la polizia giudiziaria procedente.
(Tribunale di Asti, ordinanza 10 novembre 2015, Giudice Dott. Giulio Corato)

Testo ordinanza

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.