Non costituisce l’elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio la condotta di versamento del profitto del furto su una carta prepagata intestata allo stesso autore del delitto presupposto, difettando la capacità di occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto del profitto.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 14 – 28 luglio 2016, n. 33074)