Le tendenze giurisprudenziali si dirigono verso una maggiore considerazione della responsabilità del lavoratore (c.d.” principio di autoresponsabilità del lavoratore”): il datore di lavoro non ha più l’obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Si è, dunque, affermato il concetto di comportamento “esorbitante” diverso da quello “abnorme” del lavoratore: il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro, il secondo si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile, al di fuori del contesto lavorativo e che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta.
(Cass. Penale Sez. 4, sentenza 10 febbraio – 3 marzo 2016, n. 8883)
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