Nel reato di danneggiamento deve escludersi l’aggravante della minaccia di cui all’art. 635, comma 2, c.p. quando la stessa è pronunziata dopo che l’autore è già passato alle vie di fatto; in tal caso la minaccia non può avere alcun effetto intimidatorio sulla vittima essendo la stessa già assoggettata all’altrui aggressione.

(Tribunale di Roma – Giudice Iannolo, sentenza 1.4.2010)

Testo integrale sentenza (avv. Marcello Bertucci)

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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