Qualora, essendosi disposta l’applicazione di una misura cautelare all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto (o del fermo) sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell’art. 390, comma 3 bis, c.p.p. dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell’interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell’interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell’art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura.
Ritiene questa Corte che ragione preminente all’opzione interpretativa qui privilegiata sia quella stessa rinvenibile nella motivazione della sopra citata sentenza “Basile” che fa riferimento alle ragioni fondative dell’ordinanza n. 424/2001 della Corte Costituzionale e quindi, alla necessità di ritenere dovuto un contraddittorio cartolare tra le parti che compensi la facoltà data al P.M. di non comparire e di affidare allo scritto quella che sarebbe stata l’esposizione orale ex art. 391 c.p.p..
Va poi rilevato (e anche ciò è portato a sostegno del qui accolto indirizzo giurisprudenziale) come, se è pur vero che l’udienza di convalida è finalizzata alla verifica dell’operato degli inquirenti, se però ne segua emissione di misura cautelare, l’interrogatorio dell’indagato in tale sede svolga anche funzione di garanzia (come appunto stabilisce l’art. 294 c.p.p) di tal che sarebbe irragionevole impedire la conoscenza degli atti in capo alla difesa, e così garantire effettiva parità tra le parti.
(Cass. Penale Sez. I, 1 aprile – 7 maggio 2009, n. 19170)