L’omesso deposito, prima dell’udienza di convalida dell’arresto, degli atti sui quali si fonda la richiesta cautelare del pubblico ministero, comporta la nullità dell’interrogatorio e dell’ordinanza applicativa della misura?
Stante il contrasto giurisprudenziale, è stato sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite. La decisione è prevista per il prossimo 30 settembre 2010.
(Cass. Penale Sez. III, ordinanza 6 – 14 maggio 2010)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Penale
Ordinanza 6 – 14 maggio 2010
[OMISSIS]
Con ordinanza in data 17 Ottobre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato all’odierna ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tale misura e’ stata adottata al termine dell’interrogatorio effettuato in sede di procedura di convalida del fermo operato dalla polizia giudiziaria e previa richiesta di emissione della misura stessa trasmessa dal Pubblico Ministero, non presente in sede di convalida.
La misura cautelare e’ stata confermata dal Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, con ordinanza 27 Ottobre 2009.
Con successiva istanza la Difesa ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari che la misura fosse revocata ai sensi dell’art. 302 c.p.p. perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta.
Osserva la Difesa che in sede di interrogatorio di convalida la persona fermata e la Difesa stessa non avevano avuto accesso alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e agli atti posti a sostegno della medesima.
Il Giudice delle indagini preliminari ha respinto l’istanza ritenendo non sussistere il vizio denunciato.
Con l’ordinanza oggetto del presente giudizio il Tribunale di Milano ha respinto l’appello presentato avverso l’ordinanza reiettiva del Giudice delle indagini preliminari. Il Tribunale rileva che il Giudice delle indagini preliminari ha fatto precedere all’interrogatorio di convalida l’enunciazione dell’imputazione e della richiesta di misura avanzata dal Pubblico Ministero, così ponendo l’indagata e la sua Difesa nelle condizioni per poter esercitare le proprie difese in modo analogo a quanto sarebbe avvenuto se il Pubblico Ministero fosse stato presente ed avesse avanzato oralmente le proprie richieste. Affermato che gli interrogatori previsti dall’art. 294 c.p.p. e dall’art. 391 c.p.p., comma 3, presentano natura e caratteristiche profondamente diverse, con la conseguenza che deve escludersi che nel secondo caso si versi in ipotesi di “contraddittorio anticipato”, il Tribunale osserva che la disciplina dell’udienza di convalida non prevede una discovery completa ma solo una chiara esposizione degli elementi fondanti l’accusa.
A cio’ consegue che l’esposizione della richiesta del Pubblico Ministero effettuata dal Giudice in assenza del primo mette la parte e il Difensore in condizione di conoscere gli elementi essenziali sui quali esercitare le proprie difese.
Tale decisione e’ oggetto del ricorso presentato dalla [OMISSIS], che lamenta violazione di legge, anche in relazione all’art. 111 Cost., e chiede sia dichiarata la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio svoltosi, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 302 c.p.p..
Sul punto la ricorrente richiama i precedenti di questa Corte che hanno ritenuto sussistere il vizio denunciato (la sentenza Basile della Seconda Sezione Penale, n. 10492/2006, rv 233736; la sentenza Schirripa della Prima Sezione Penale, n. 19170/2009, rv 243690) ed illustra le ragioni a sostegno della propria censura, concludendo affinché questa Corte, nell’ipotesi non ritenga di adottare la soluzione interpretativa proposta, prenda atto dell’esistenza di un contrasto di decisioni e rinvii gli atti alle Sezioni Unite Penale ai sensi dell’art. 610 c.p.p., comma 2.
OSSERVA IN DIRITTO – Rileva la Corte che non sussistono dubbi circa le premesse in fatto che fondano il ricorso. La stessa ordinanza impugnata da atto che l’indagata e il suo Difensore non ebbero accesso alla richiesta di misura trasmessa dal Pubblico Ministero, non presente all’udienza, e agli atti allegati.
Deve allora rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte presenta un risalente e ancora attuale contrasto di decisioni, che trova espressione nel contenuto delle deliberazioni adottate da questa Sezione con la sentenza n. 34813 del 9 luglio-8 settembre 2009, Said (rv 244574) e dalla Prima Sezione Penale con la sentenza n. 19170 del 1 aprile-7 maggio 2009, Schirripa (rv 243690).
La prima sentenza conclude nel senso che non comporta nullità dell’ordinanza applicativa di misura cautelare l’omesso deposito prima dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto degli atti posti a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero (in motivazione, richiamati alcuni precedenti conformi, si afferma, tra l’altro, che non riverbera effetti sulla misura cautelare “la violazione di norme processuali riguardanti l’udienza”).
La seconda sentenza conclude, invece, nel senso che l’impossibilità per il difensore di esaminare tali atti comporta la nullità dell’interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare (in motivazione, richiamata la sentenza n. 10492 del 2006, Basile, della Seconda Sezione Penale, rv 233736, si opera, tra l’altro, un rinvio ai principi fissati dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 424 del 2001).
Sulla base delle considerazioni che precedono e ritenuti sussistere i presupposti fissati dall’art. 610 c.p.p., comma 2, dispone trasmettersi gli atti al Sig. Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010