L’11 ottobre 2017 – salvo eventuali proroghe o sospensioni – entrerà in vigore il Decreto Attuativo sulle condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della Responsabilità Civile e degli Infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
La categoria è letteralmente presa d’assalto dalle Compagnie Assicuratrici, ma in pochi conoscono le conseguenze per le eventuali inosservanze delle disposizioni.
Da una lettura combinata della Legge sull’Ordinamento della Professione Forense, del Regolamento recante le disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della Professione Forense e del citato Decreto Attuativo, emerge con certezza che avere in corso la polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile derivante dall’esercizio della professione forense è uno dei requisiti indispensabili per rimanere iscritti all’Albo degli Avvocati e non rischiare la cancellazione da parte dell’Ordine di appartenenza.
Ciò in quanto l’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 (Regolamento recante le disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della Professione Forense) lo prevede espressamente alla lettera F), nel quale è fatto riferimento alla polizza RC ex art. 12, comma 1 della Legge sull’Ordinamento della Professione Forense.
Orbene, se è vero che il comma 4 del citato art. 12 statuisce espressamente che “la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”, è altrettanto vero che soltanto l’inosservanza relativa alla polizza RC professionale, e non quella inerente la polizza Infortuni, può dare corso alla procedura di cancellazione ex art. 3 Decreto 47/2016.
Per opportuna conoscenza di tutti i nostri lettori pubblichiamo i testi dei provvedimenti richiamati.