La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. A) c.p.p. per violazione dell’art. 31, co. 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, co. 3, Cost., nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.
(Corte Costituzionale, sentenza 22 febbraio – 28 aprile 2017, n. 90)